Art. 5.

      1. Il reddito monetario incassato dalla Banca d'Italia a seguito dell'attività di produzione e di emissione di banconote e

 

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di monete, denominato «diritto di signoraggio», conseguente al valore di acquisto superiore al valore del metallo e della cartamoneta in esse contenuto, è restituito allo Stato e confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a finanziare sgravi fiscali a favore delle famiglie con reddito annuo inferiore a 16.000 euro.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.